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TITOLO
1° COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO
TITOLO 2° GLI ORGANI SOCIALI
TITOLO 3° ENTRATE, PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO
TITOLO 4° DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
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TITOLO
1° COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1 - E’ costituita, con sede in Gradisca d'Isonzo (Gorizia)
un’Associazione avente carattere internazionale denominata "GRADISCA.NET".
L'Associazione potrà attivare sedi decentrate in tutti i comuni,
regioni, stati in cui esercita la propria attività. L’Associazione
è fondata, senza finalità speculative, sui principi della
libera mutualità solidale ed incentra la propria azione in un ambito
multiculturale, eco-compatibile, non-violento.
Art. 2 - L’Associazione si propone lo scopo prioritario di fornire
a tutte le popolazioni del pianeta, attraverso calibrati interventi nei
settori della produzione artistica e culturale, delle scienze storiche,
economiche, sociali ed umane, dello spettacolo, dell’informazione
e della comunicazione, mediante congrue forme partecipative di ricerca,
di progettazione, di produzione, di diffusione, di distribuzione, di esercizio
e di gestione, adeguati strumenti conoscitivi delle molteplici e complesse
tematiche afferenti gli articolati aspetti della realtà umana e
del mondo naturale, adottando preferenzialmente metodiche d’intervento
fondate sull’educazione e sulla concreta pratica alla libertà,
rispettose dell’unicità e della diversità di ciascuna
persona, genere, comunità, popolo, sistema umano e naturale. L'Associazione
privilegia metodiche d'intervento incentrate sulla determinazione di percorsi
di ricerca, valorizzazione, produzione, promozione, sensibilizzazione,
formazione, divulgazione di ogni forma di arte: musicale, visiva, audiovisuale,
in ogni sua espressione, utilizzando canali comunicativi basati sulle
più aggiornate tecnologie.
Art. 3 - L’Associazione potrà collegarsi nelle forme più
opportune con ogni e qualsiasi altra Associazione, Cooperativa, Impresa,
Ente pubblico e/o privato, Organizzazione, purchè operante in ottemperanza
ai principi di cui al precedente art. 1, per poter compiutamente realizzare
i propri scopi sociali.
TITOLO 2° GLI ORGANI SOCIALI
Art. 4 - Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea
Generale dei Soci; b) il Presidente; c) il Revisore dei Conti;
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 5 - L’Assemblea Generale elegge, con voto segreto ed a maggioranza
semplice: a) il Presidente; b) il Revisore dei Conti.
Art. 6 - Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. L’Assemblea
Generale Ordinaria è convocata dal Presidente una volta all’anno
entro il mese di gennaio. L’Assemblea Generale Straordinaria è
convocata:
- allorquando il Presidente lo ritenga opportuno; - su richiesta motivata
e scritta di almeno un quarto dei Soci Ordinari; - dal Revisore dei Conti,
in presenza di riscontrate irregolarità.
In questi ultimi due casi, il Presidente deve procedere alla convocazione
dell’Assemblea Generale straordinaria entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta: in caso di mancata convocazione da parte
del Presidente entro tali termini, l’Assemblea potrà essere
convocata dal Revisore dei Conti entro ulteriori dieci giorni dal termine
suindicato. In caso di ulteriore mancata convocazione da parte del Revisore
dei Conti, i richiedenti potranno provvedere alla convocazione diretta
dell’Assemblea, con almeno cinque giorni di preavviso.
Art. 7 - Le Assemblee devono essere convocate con invito scritto e personale,
inviato a tutti i Soci Ordinari presso i recapiti dagli stessi forniti,
almeno dieci giorni prima della data fissata, con l’indicazione
dell’ordine del giorno. Esse sono valide, in prima convocazione,
qualora sia presente la metà più uno dei Soci; in seconda
convocazione, dopo un’ora dalla prima, qualsiasi sia il numero dei
presenti. Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei presenti,
che esprimeranno il loro voto, di norma, salvo diverse determinazioni
di volta in volta assunte dall’Assemblea stessa, con il sistema
dell’alzata di mano.
Art. 8 - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci Ordinari regolarmente
iscritti. Ogni Socio Ordinario, sia esso persona fisica o persona giuridica,
ha diritto ad un solo voto. I Soci Ordinari aventi diritto al voto possono
farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da un altro Socio Ordinario
avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun Socio Ordinario
può ricevere una sola delega.
Art. 9 - L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è
presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, da altro
Socio Ordinario designato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea
nomina un segretario verbalizzante e - se necessario - due scrutatori.
Art. 10 - L’Assemblea Generale Ordinaria:
a) approva il bilancio e stabilisce, annualmente, l'ammontare delle quote
sociali; b) elegge gli Organi Sociali; c) approva i regolamenti associativi;
d) nomina i Soci Ordinari, all'unanimità dei voti resi per schede
segrete; e) delibera sugli oggetti attinenti la gestione dell’Associazione
che il Presidente decide di sottoporre al suo esame.
IL PRESIDENTE
Art. 11 - Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresentante
del Sodalizio. E’ eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria nell’ambito
dei Soci Ordinari in regola con i versamenti delle quote sociali. Dura
in carica un anno ed è sempre rieleggibile.
Esso è autorizzato ad assumere obbligazioni; a riscuotere contributi
e sovvenzioni da pubbliche amministrazioni o da privati; ad effettuare
riscossioni e pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatoria quietanza; a compiere tutti gli atti gestionali necessari
alla vita dell’Associazione. Ha altresì facoltà di
nominare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardandi
l’Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria
ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Art. 12 - Al Presidente sono altresì attribuiti compiti di generale
amministrazione dell’Associazione, quali:
a) la redazione del bilancio; b) la determinazione di compiti specifici
e di eventuali compensi e/o rimborsi spese spettanti ai Soci Ordinari
cui sono state attribuite funzioni amministrative, sulla scorta degli
indirizzi Assembleari; c) la nomina ed il licenziamento, nonchè
la determinazione di ruoli, funzioni, tipologie contrattuali, compensi
di eventuale personale, sulla scorta degli indirizzi Assembleari; d) l’esecuzione
dei deliberti Assembleari; e) l’accoglimento o la reiezione delle
istanze di iscrizione dei candidati Soci Aggregati.
Art. 13 - Il Presidente può nominare tra i Soci Ordinari un Segretario,
con funzioni di gestione amministrativo-contabile dell’Associazione:
esso dura in carica per la stessa durata del mandato del Presidente stesso.
Il Presidente può altresì demandare, congiuntamente o disgiuntamente,
per periodi non superiori alla durata del mandato del Presidente stesso,
ad uno o più Soci Ordinari, per atti singoli o per incarichi periodici,
parte delle proprie attribuzioni e poteri, delegando ad essi parte dei
propri compiti ed attribuizioni, stabilendone con atto scritto la durata
e la natura. Esso può anche delegare proprie funzioni, con speciale
procura e con riferimento esclusivo a singoli atti di natura contabile
e/o amministrativa, per periodi determinati, a personale a vario titolo
dipendente dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento,
tutte le mansioni spettano al Socio più anziano di età.
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 14 - Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale
tra i Soci Ordinari. Esso esercita il controllo sulla contabilità
sociale, verifica le situazioni di cassa e patrimoniali e rivede il bilancio.
Esso può chiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea
Generale, nei termini di cui al precedente art. 6. Dura in carica il medesimo
periodo del Presidente ed è rieleggibile.
I SOCI
Art. 15 - L’Associazione si compone di Soci, suddivisi nelle seguenti
categorie: a) Soci Ordinari; b) Soci Aggregati.
Art. 16 - I Soci Ordinari sono nominati dall’Assemblea dei Soci
Fondatori, all'unanimità, con votazioni rese per schede segrete.
Possono diventare Soci Ordinari dell’Associazione sia persone fisiche
che giuridiche, comunque costituite, purchè il loro operato rientri
nei principi indicati all’art. 1. Possono aderire all’Associazione,
quali Soci Ordinari, anche Enti o Associazioni il cui operato sia in sintonia
con i principi evidenziati all’art. 1 del presente statuto. I Soci
Ordinari partecipano attivamente alla vita dell’Associazione, prestando,
in modi e forme determinati dal Presidente, sulla scorta degli indirizzi
Assembleari, la propria opera, pratica e/o intellettuale, per la realizzazione
dei progetti inerenti alle attività sociali. I Soci Ordinari possono,
su delibera del Presidente ed in termini e modalità dallo stesso
stabiliti, essere rimborsati per le spese sostenute nell’espletamento
di iniziative sociali e/o compensati per il lavoro svolto. I Soci Ordinari
sono tenuti al pagamento delle quote associative, nella misura stabilita
dall'Assembela Generale. Hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale
e sono eleggibili nelle cariche sociali.
Art. 17 - I Soci Aggregati sono coloro che fruiscono delle attività
e dei servizi posti in essere dall’Associazione, pur non partecipando
alla vita istituzionale della medesima. Tali soci pagano le quote associative,
nella misura, nei termini e nelle modalità stabiliti dall'Assemblea
Generale per i Soci Ordinari. Possono essere Soci Aggregati sia persone
fisiche che giuridiche, comunque costituite. Possono aderire all’Associazione,
quali Soci Aggregati, anche Enti o Associazioni il cui operato sia in
sintonia con i principi evidenziati all’art. 1 del presente statuto.
Art. 18 - L’esame, l’accoglimento o la reiezione delle istanze
di iscrizione dei Soci Aggregati spettano al Presidente. Sottoscrivendo
l’istanza di associazione il candidato Socio Aggregato si impegna
ad accettare il presente statuto, a sostenere l’attività
dell’Associazione, ad incrementare la sua affermazione.
Art. 19 - L’adesione all’Associazione comporta: a) il mantenimento
di una condotta improntata sulla solidarietà verso l’Associazione
ed i suo componenti; b) il pagamento delle quote sociali, nei termini
e nelle modalità determinati dal Presidente; c) all’osservanza
dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati legalmente
dagli organi sociali;
Art. 20 - I Soci hanno altresì diritto di utilizzare direttamente
le attività ed i servizi dell’Associazione. Non vi sono limità
di età per essere ammessi come Soci Aggregati. L'età minima
per essere ammessi quali Soci Ordinari è di anni diciotto. Gli
incarichi sociali potranno essere ricoperti solamente da Soci Ordinari
maggiorenni. Tutte le comunicazioni che il Sodalizio effettua al Socio
si considerano legalmente avvenute e ricevute quando sono state indirizzate
all’ultimo domicilio indicato dal Socio. Lo scioglimento del rapporto
sociale può verificarsi per recesso, esclusione, morte. I recessi
e le esclusioni dovranno essere accettati e, rispettivamente, disposte,
con motivata causa, dall'Assemblea Generale, per i Soci Ordinari, e dal
Presidente per i Soci Aggregati. Gli elenchi dei Soci, dovranno essere
aggiornati con periodicità annuale.
Art. 21 - I Soci sia Ordinari che Aggregati devono comunque comunicare
all’Associazione, i secondi all’atto di inoltro dell’istanza
di iscrizione: nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza
e domicilio. Per le persone giuridiche o assimilate: denominazione, sede,
durata, oggetto dell’attività, legale rappresentante, copia
dell’atto costitutivo e dello statuto, atto con cui l’organismo
statutariamente preposto autorizza l’adesione. I Soci, come sopra
individuati, con l’adesione all’Associazione autorizzano che
tali dati vengano utilizzati sia per finalità istituzionali del
Sodalizio, che nell’ambito delle iniziative dallo stesso poste in
essere, in ottemperanza alla vigente normativa di tutela della privacy.
TITOLO 3° ENTRATE, PATRIMONIO, ESERCIZIO
FINANZIARIO
Art. 22 - Le entrate con le quali l’Associazione provvede alle proprie
attività sono:
a) quote sociali; b) contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati,
Istituti, Associazioni, Imprese, privati cittadini; c) eventuali donazioni;
d) entrate per servizi resi; e) altre entrate.
Art. 23 - Il patrimonio sociale è indivisibile: esso è costituito
da:
a) beni immobili o mobili acquisiti o acquistati per i fini istitutivi;
b) materiale, attrezzature, equipaggiamenti, impianti e simili; c) eventuali
donazioni patrimoniali e lasciti.
Tali beni dell’Associazione devono essere iscritti in appositi inventari.
Art. 24 - L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina
il trentuno dicembre dello stesso anno.
TITOLO 4° DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 25 - Il presente Statuto potrà essere modificato qualora le
proposte di modifica vengano anche approvate con il voto favorevole di
tutti i Soci aventi diritto al voto presenti in un’Assemblea Generale
dei Soci espressamente convocata, purchè presenti almeno in numero
di tre quarti dei Soci medesimi.
Art. 26 - L’Associazione si riterrà sciolta definitivamente:
a) quando lo scioglimento venga approvato, con votazione segreta, da tutti
i Soci aventi diritto al voto, purchè presenti almeno in numero
di tre quarti dei Soci medesimi, nel corso di una Assemblea Generale Straordinaria
recante all’ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione,
convocata con conforme preavviso di almeno trenta giorni;
b) qualora venga a mancare l’ultimo Socio.
Art. 27 - Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto,
valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.
Gorizia, aprile 25,
2004
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