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TITOLO 1° COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO
TITOLO 2° GLI ORGANI SOCIALI
TITOLO 3° ENTRATE, PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO
TITOLO 4° DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Scarica statuto e atto costitutivo

TITOLO 1° COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1 - E’ costituita, con sede in Gradisca d'Isonzo (Gorizia) un’Associazione avente carattere internazionale denominata "GRADISCA.NET". L'Associazione potrà attivare sedi decentrate in tutti i comuni, regioni, stati in cui esercita la propria attività. L’Associazione è fondata, senza finalità speculative, sui principi della libera mutualità solidale ed incentra la propria azione in un ambito multiculturale, eco-compatibile, non-violento.
Art. 2 - L’Associazione si propone lo scopo prioritario di fornire a tutte le popolazioni del pianeta, attraverso calibrati interventi nei settori della produzione artistica e culturale, delle scienze storiche, economiche, sociali ed umane, dello spettacolo, dell’informazione e della comunicazione, mediante congrue forme partecipative di ricerca, di progettazione, di produzione, di diffusione, di distribuzione, di esercizio e di gestione, adeguati strumenti conoscitivi delle molteplici e complesse tematiche afferenti gli articolati aspetti della realtà umana e del mondo naturale, adottando preferenzialmente metodiche d’intervento fondate sull’educazione e sulla concreta pratica alla libertà, rispettose dell’unicità e della diversità di ciascuna persona, genere, comunità, popolo, sistema umano e naturale. L'Associazione privilegia metodiche d'intervento incentrate sulla determinazione di percorsi di ricerca, valorizzazione, produzione, promozione, sensibilizzazione, formazione, divulgazione di ogni forma di arte: musicale, visiva, audiovisuale, in ogni sua espressione, utilizzando canali comunicativi basati sulle più aggiornate tecnologie.
Art. 3 - L’Associazione potrà collegarsi nelle forme più opportune con ogni e qualsiasi altra Associazione, Cooperativa, Impresa, Ente pubblico e/o privato, Organizzazione, purchè operante in ottemperanza ai principi di cui al precedente art. 1, per poter compiutamente realizzare i propri scopi sociali.

TITOLO 2° GLI ORGANI SOCIALI

Art. 4 - Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea Generale dei Soci; b) il Presidente; c) il Revisore dei Conti;
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 5 - L’Assemblea Generale elegge, con voto segreto ed a maggioranza semplice: a) il Presidente; b) il Revisore dei Conti.
Art. 6 - Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Presidente una volta all’anno entro il mese di gennaio. L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata:
- allorquando il Presidente lo ritenga opportuno; - su richiesta motivata e scritta di almeno un quarto dei Soci Ordinari; - dal Revisore dei Conti, in presenza di riscontrate irregolarità.
In questi ultimi due casi, il Presidente deve procedere alla convocazione dell’Assemblea Generale straordinaria entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta: in caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro tali termini, l’Assemblea potrà essere convocata dal Revisore dei Conti entro ulteriori dieci giorni dal termine suindicato. In caso di ulteriore mancata convocazione da parte del Revisore dei Conti, i richiedenti potranno provvedere alla convocazione diretta dell’Assemblea, con almeno cinque giorni di preavviso.
Art. 7 - Le Assemblee devono essere convocate con invito scritto e personale, inviato a tutti i Soci Ordinari presso i recapiti dagli stessi forniti, almeno dieci giorni prima della data fissata, con l’indicazione dell’ordine del giorno. Esse sono valide, in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, dopo un’ora dalla prima, qualsiasi sia il numero dei presenti. Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei presenti, che esprimeranno il loro voto, di norma, salvo diverse determinazioni di volta in volta assunte dall’Assemblea stessa, con il sistema dell’alzata di mano.
Art. 8 - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci Ordinari regolarmente iscritti. Ogni Socio Ordinario, sia esso persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto. I Soci Ordinari aventi diritto al voto possono farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da un altro Socio Ordinario avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun Socio Ordinario può ricevere una sola delega.
Art. 9 - L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, da altro Socio Ordinario designato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario verbalizzante e - se necessario - due scrutatori.
Art. 10 - L’Assemblea Generale Ordinaria:
a) approva il bilancio e stabilisce, annualmente, l'ammontare delle quote sociali; b) elegge gli Organi Sociali; c) approva i regolamenti associativi; d) nomina i Soci Ordinari, all'unanimità dei voti resi per schede segrete; e) delibera sugli oggetti attinenti la gestione dell’Associazione che il Presidente decide di sottoporre al suo esame.
IL PRESIDENTE
Art. 11 - Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresentante del Sodalizio. E’ eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria nell’ambito dei Soci Ordinari in regola con i versamenti delle quote sociali. Dura in carica un anno ed è sempre rieleggibile.
Esso è autorizzato ad assumere obbligazioni; a riscuotere contributi e sovvenzioni da pubbliche amministrazioni o da privati; ad effettuare riscossioni e pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza; a compiere tutti gli atti gestionali necessari alla vita dell’Associazione. Ha altresì facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardandi l’Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Art. 12 - Al Presidente sono altresì attribuiti compiti di generale amministrazione dell’Associazione, quali:
a) la redazione del bilancio; b) la determinazione di compiti specifici e di eventuali compensi e/o rimborsi spese spettanti ai Soci Ordinari cui sono state attribuite funzioni amministrative, sulla scorta degli indirizzi Assembleari; c) la nomina ed il licenziamento, nonchè la determinazione di ruoli, funzioni, tipologie contrattuali, compensi di eventuale personale, sulla scorta degli indirizzi Assembleari; d) l’esecuzione dei deliberti Assembleari; e) l’accoglimento o la reiezione delle istanze di iscrizione dei candidati Soci Aggregati.
Art. 13 - Il Presidente può nominare tra i Soci Ordinari un Segretario, con funzioni di gestione amministrativo-contabile dell’Associazione: esso dura in carica per la stessa durata del mandato del Presidente stesso. Il Presidente può altresì demandare, congiuntamente o disgiuntamente, per periodi non superiori alla durata del mandato del Presidente stesso, ad uno o più Soci Ordinari, per atti singoli o per incarichi periodici, parte delle proprie attribuzioni e poteri, delegando ad essi parte dei propri compiti ed attribuizioni, stabilendone con atto scritto la durata e la natura. Esso può anche delegare proprie funzioni, con speciale procura e con riferimento esclusivo a singoli atti di natura contabile e/o amministrativa, per periodi determinati, a personale a vario titolo dipendente dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le mansioni spettano al Socio più anziano di età.
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 14 - Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale tra i Soci Ordinari. Esso esercita il controllo sulla contabilità sociale, verifica le situazioni di cassa e patrimoniali e rivede il bilancio. Esso può chiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea Generale, nei termini di cui al precedente art. 6. Dura in carica il medesimo periodo del Presidente ed è rieleggibile.
I SOCI
Art. 15 - L’Associazione si compone di Soci, suddivisi nelle seguenti categorie: a) Soci Ordinari; b) Soci Aggregati.
Art. 16 - I Soci Ordinari sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori, all'unanimità, con votazioni rese per schede segrete. Possono diventare Soci Ordinari dell’Associazione sia persone fisiche che giuridiche, comunque costituite, purchè il loro operato rientri nei principi indicati all’art. 1. Possono aderire all’Associazione, quali Soci Ordinari, anche Enti o Associazioni il cui operato sia in sintonia con i principi evidenziati all’art. 1 del presente statuto. I Soci Ordinari partecipano attivamente alla vita dell’Associazione, prestando, in modi e forme determinati dal Presidente, sulla scorta degli indirizzi Assembleari, la propria opera, pratica e/o intellettuale, per la realizzazione dei progetti inerenti alle attività sociali. I Soci Ordinari possono, su delibera del Presidente ed in termini e modalità dallo stesso stabiliti, essere rimborsati per le spese sostenute nell’espletamento di iniziative sociali e/o compensati per il lavoro svolto. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative, nella misura stabilita dall'Assembela Generale. Hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale e sono eleggibili nelle cariche sociali.
Art. 17 - I Soci Aggregati sono coloro che fruiscono delle attività e dei servizi posti in essere dall’Associazione, pur non partecipando alla vita istituzionale della medesima. Tali soci pagano le quote associative, nella misura, nei termini e nelle modalità stabiliti dall'Assemblea Generale per i Soci Ordinari. Possono essere Soci Aggregati sia persone fisiche che giuridiche, comunque costituite. Possono aderire all’Associazione, quali Soci Aggregati, anche Enti o Associazioni il cui operato sia in sintonia con i principi evidenziati all’art. 1 del presente statuto.
Art. 18 - L’esame, l’accoglimento o la reiezione delle istanze di iscrizione dei Soci Aggregati spettano al Presidente. Sottoscrivendo l’istanza di associazione il candidato Socio Aggregato si impegna ad accettare il presente statuto, a sostenere l’attività dell’Associazione, ad incrementare la sua affermazione.
Art. 19 - L’adesione all’Associazione comporta: a) il mantenimento di una condotta improntata sulla solidarietà verso l’Associazione ed i suo componenti; b) il pagamento delle quote sociali, nei termini e nelle modalità determinati dal Presidente; c) all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati legalmente dagli organi sociali;
Art. 20 - I Soci hanno altresì diritto di utilizzare direttamente le attività ed i servizi dell’Associazione. Non vi sono limità di età per essere ammessi come Soci Aggregati. L'età minima per essere ammessi quali Soci Ordinari è di anni diciotto. Gli incarichi sociali potranno essere ricoperti solamente da Soci Ordinari maggiorenni. Tutte le comunicazioni che il Sodalizio effettua al Socio si considerano legalmente avvenute e ricevute quando sono state indirizzate all’ultimo domicilio indicato dal Socio. Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per recesso, esclusione, morte. I recessi e le esclusioni dovranno essere accettati e, rispettivamente, disposte, con motivata causa, dall'Assemblea Generale, per i Soci Ordinari, e dal Presidente per i Soci Aggregati. Gli elenchi dei Soci, dovranno essere aggiornati con periodicità annuale.
Art. 21 - I Soci sia Ordinari che Aggregati devono comunque comunicare all’Associazione, i secondi all’atto di inoltro dell’istanza di iscrizione: nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio. Per le persone giuridiche o assimilate: denominazione, sede, durata, oggetto dell’attività, legale rappresentante, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, atto con cui l’organismo statutariamente preposto autorizza l’adesione. I Soci, come sopra individuati, con l’adesione all’Associazione autorizzano che tali dati vengano utilizzati sia per finalità istituzionali del Sodalizio, che nell’ambito delle iniziative dallo stesso poste in essere, in ottemperanza alla vigente normativa di tutela della privacy.

TITOLO 3° ENTRATE, PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 22 - Le entrate con le quali l’Associazione provvede alle proprie attività sono:
a) quote sociali; b) contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati, Istituti, Associazioni, Imprese, privati cittadini; c) eventuali donazioni; d) entrate per servizi resi; e) altre entrate.
Art. 23 - Il patrimonio sociale è indivisibile: esso è costituito da:
a) beni immobili o mobili acquisiti o acquistati per i fini istitutivi; b) materiale, attrezzature, equipaggiamenti, impianti e simili; c) eventuali donazioni patrimoniali e lasciti.
Tali beni dell’Associazione devono essere iscritti in appositi inventari.
Art. 24 - L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

TITOLO 4° DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 - Il presente Statuto potrà essere modificato qualora le proposte di modifica vengano anche approvate con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto presenti in un’Assemblea Generale dei Soci espressamente convocata, purchè presenti almeno in numero di tre quarti dei Soci medesimi.
Art. 26 - L’Associazione si riterrà sciolta definitivamente:
a) quando lo scioglimento venga approvato, con votazione segreta, da tutti i Soci aventi diritto al voto, purchè presenti almeno in numero di tre quarti dei Soci medesimi, nel corso di una Assemblea Generale Straordinaria recante all’ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione, convocata con conforme preavviso di almeno trenta giorni;
b) qualora venga a mancare l’ultimo Socio.
Art. 27 - Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

Gorizia, aprile 25, 2004

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